In merito al pagamento del bonus collaboratori sportivi Sport e Salute ha voluto precisare le modalità di attribuzione dell’indennità
Dopo le continue lamentele dei beneficiari del bonus collaboratori sportivi in merito all’indennità non corretta, Sport e Salute ha voluto precisare le modalità di attribuzione dell’indennità prevista dal Decreto Sostegni bis. Di seguito il comunicato dell’ente predisposto all’erogazione:
Come sapete, nei giorni scorsi, Sport e Salute S.p.A. ha erogato, ai Collaboratori Sportivi che avevano confermato la sussistenza dei requisiti, il bonus per il periodo aprile-maggio previsto dal decreto-legge “Sostegni bis”.
La società, sulla base dei dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, ha erogato l’indennità a 137.071 Collaboratori Sportivi per un totale di 156.744.800 euro.
Facendo seguito alle richieste pervenute in queste ore in merito alla procedura adottata dalla società per determinare le soglie di attribuzione dell’indennità, si fa presente che la Società ha dato piena applicazione all’articolo 44, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che testualmente dispongono:
“2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute S.p.A., sulla base di apposite intese, acquisisce dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.”
In applicazione di tali norme, la Società ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un documento recante, per ciascuno dei beneficiari, lo scaglione di appartenenza, tra quelli di cui all’articolo 44, comma 2.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha fornito alla Società i dati reddituali disponibili nelle Certificazioni Uniche 2020 alla data di pubblicazione del citato decreto-legge, relative all’anno d’imposta 2019 e, in particolare, le informazioni contenute nelle Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rilasciate dalle associazioni e società sportive, che rechino nel campo “Causale” il valore “N”.
Sulla base dei dati oggettivi forniti dall’Agenzia delle Entrate, Sport e Salute S.p.a. ha pertanto erogato le indennità corrispondenti.
Quanto invece ai soggetti per cui, negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, non è risultata alcuna certificazione unica 2020 riguardante i compensi sportivi, la Società:
– ha applicato la soglia minima ai soggetti che avevano comunque dichiarato, in piattaforma, compensi sportivi 2019 compresi tra 0 e 3.999,99 euro;
– in attesa dei chiarimenti richiesti alle Autorità competenti, ha dovuto sospendere il pagamento per i soggetti che, in piattaforma, avevano dichiarato compensi sportivi 2019 da 4.000 euro in su.