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Bonus collaboratori sportivi: Sport e Salute chiarisce i casi in gestione all’Inps

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Ecco le novità del bonus collaboratori sportivi: tramite il suo portale Sport e Salute ha precisato lo stato delle pratiche in gestione all’Inps

Le novità erano attese e puntualmente Sport e Salute ha voluto comunicare ufficialmente lo stato di avanzamento di quelle pratiche in cui vi era una posizione aperta anche da parte dell’Inps. La nostra anticipazione di oltre duemila pratiche già pronte ad essere vagliate e in caso positivo successivamente liquidate, è stata confermata dell’ente predisposto alle erogazioni. Di seguito riportiamo il comunicato completo di Sport e Salute:

Comunicazione relativa alle casistiche per cui si è registrata un’incoerenza tra le autocertificazioni presentate nella piattaforma di Sport e Salute e il riscontro avuto dall’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale).

 

1.    In questi ultimi mesi, come sapete, la Società ha preso a cuore le difficoltà e le problematiche relative ai soggetti per cui si erano registrate incoerenze con i dati contenuti nei registri dell’INPS: prima richiedendo un parere all’Avvocatura dello Stato, poi attivando un tavolo tecnico con l’Istituto nazionale per la Previdenza Sociale e, infine, stimolando lo stesso INPS a giungere quanto prima alla definizione del quadro necessario per la risoluzione del problema.

2.    Alla luce di quanto sopra, l’INPS ha completato il suo approfondito lavoro e ha pertanto trasmesso a Sport e Salute l’atteso elenco dei soggetti originariamente beneficiari dell’indennità ex articolo 27 del decreto Cura Italia che – a seguito degli accertamenti compiuti dall’Istituto medesimo – sono risultati non avere i requisiti legislativamente previsti per l’erogazione da parte dell’INPS. Per tali soggetti, pertanto, l’INPS avvierà il recupero delle somme corrisposte.

3.    Conseguentemente, la Società ha svolto – per ciascuna delle 2.138 posizioni rientranti nella comunicazione dell’INPS – i primi approfondimenti necessari per verificare la sussistenza dei requisiti di legge per l’eventuale erogazione dell’indennità di Sport e Salute.

4.    All’esito di tali approfondimenti, nei prossimi giorni la Società invierà a ciascuno di questi soggetti – che, si rammenta, dovrà restituire all’INPS le somme ricevute – una mail contenente il link per la conferma dei requisiti delle mensilità che non sono state erogate a causa dell’incoerenza con i dati comunicati dall’INPS.

5.    Per ciascuno di questi soggetti, inoltre, verrà verificato se, al momento della presentazione della domanda a Sport e Salute, avessero già percepito l’indennità dall’INPS. In tal caso, coerentemente con il parere reso dall’Avvocatura dello Stato, non avranno diritto a ricevere l’indennità di Sport e Salute.

6.    Per beneficiare dell’indennità, nel caso, di specie, i collaboratori, al momento della presentazione della domanda, hanno autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, di “non aver percepito le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, laddove l’art. 2, comma 2, del decreto del 6 aprile 2020 prevedeva invece la non cumulabilità tra l’indennità richiesta e quelle di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

7.    Nell’ipotesi, pertanto, che avessero già percepito l’indennità INPS al momento della presentazione della domanda nella piattaforma di Sport e Salute, tali soggetti ricadranno nell’ambito del disposto dell’articolo 75 del DPR 445/2000 che prevede testualmente che “qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e che “la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza”. Quest’ultima disposizione è peraltro stata aggiunta recentemente dall’art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020).

8.    Relativamente ai soggetti presenti nell’elenco di cui al paragrafo 2. per cui venisse riscontrato invece che non avevano ancora percepito l’indennità INPS al momento della presentazione della domanda a Sport e Salute, si continuerà la verifica dei requisiti e, in caso positivo, verranno erogate le mensilità mancanti.

9.    Per quanto concerne gli altri soggetti per cui si era registrata un’incoerenza con i dati dell’INPS e che non sono presenti nell’elenco di cui al paragrafo 2. inviato dall’Istituto, l’indennità di Sport e Salute non è dovuta.

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